"416. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;"
Tale incremento indiscriminato e per niente proporzionale va ad incidere in misura rilevante soprattutto nelle cause di valore contenuto e, peggio ancora, per il primo scaglione della Tabella del Contributo Unificato. (http://www.professionegiustizia.it/tabella_contributo_unificato.php)
A ciò vanno
aggiunte (come se non bastasse) le illegittime “innovazioni” degli ultimi
provvedimenti del governo in materia di giustizia:
1. sentenze
con motivazione a pagamento;
2. aumenti
fino al 340% dei costi di accesso al processo civile;
3. limitazioni
del patrocinio a spese dello Stato e delle difese d'ufficio;
4. giudice
d'appello monocratico, con vanificazione della garanzia della collegialità.
A salvare
dall’intollerabile iniquità il perverso meccanismo impositivo considerato,
neppure può valere la rimborsabilità del contributo in caso di vittoria. Il
ricorrente, infatti, dovendo comunque anticipare il pagamento del contributo
unificato (salvo il successivo rimborso, peraltro in tempi resi incerti dalla
notoria inefficienza dell’apparato burocratico, all’esito eventualmente
favorevole del giudizio) si trova sostanzialmente esposto al meccanismo del
c.d. “solve et repete”, cioè all'onere del pagamento del tributo quale
presupposto imprescindibile dell’esperibilità (anche se non a pena di
inammissibilità) dell'azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del
diritto del contribuente mediante l'accertamento giudiziale dell’illegittimità
del tributo stesso; meccanismo già stigmatizzato e dichiarato incostituzionale
dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 21 e n. 79 del 1961, in quanto “reca un impedimento al diritto dei cittadini
di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi,
in contrasto non solo con i già considerati parametri normativi comunitari, ma
anche con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nonché per la disparità di
trattamento fra contribuente in grado di pagare immediatamente e contribuente
non particolarmente abbiente”.
Ma andiamo
avanti. Dubbi sorgono anche considerando la Direttiva dell’Unione Europea
89/665, che impone agli stati membri di rendere accessibili le procedure di
ricorso: orbene, la normativa italiana sul contributo unificato, così come spropositatamente
ed illogicamente quantificato, non pare conforme e rispettosa del dettato
europeo. Di fatto, l'aumento continuo e progressivo del contributo unificato, attuato
con i diversi interventi normativi che si sono susseguiti negli ultimi anni, risulta
in contrasto con i principi comunitari di proporzionalità e di divieto di
discriminazione, nonché, soprattutto, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale che è
centrale nella logica della stessa direttiva 89/665 e che costituisce un
principio generale non solo dell’ordinamento interno, ma anche del diritto
dell’Unione. L’imposizione di un’elevata tassazione, come condizione per poter
tutelare le proprie ragioni in giudizio, significa discriminare coloro che non
hanno adeguati mezzi economici per farle valere, nonché scoraggiare o impedire
la tutela di interessi economici non sufficientemente robusti, rispetto
all’entità della somma da sborsare a titolo di contributo unificato.
Ultima, insensata chicca della Legge di
Stabilità (punto 3 sovra citato) è l’art. 106-bis T.U. spese di Giustizia, per
il gratuito patrocinio nei processi penali. Di seguito il nuovo articolo:«Art. 106-bis. (L) - (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato). – 1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».
Buona causa a tutti!
(Ilda)
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