Vecchie grane ritornano. A volte.
Nell’ormai lontano anno 2000 e precisamente il 21 Gennaio, lungo
la strada provinciale n.54, al km. 1,600 si verificava un grave incidente
stradale che vedeva coinvolte due autocisterne che trasportavano petrolio
greggio dal pozzo petrolifero Monte Enoc alla raffineria Agip di Taranto. Le
vetture circolavano in senso opposto di marcia ed una delle due era a pieno
carico, il che significa che a causa dell’urto occorso durante il sinistro si
verificava lo sversamento di ben 25 mila litri di petrolio sulla strada e sui
terreni circostanti. Il caso volle che il liquame sversato contaminasse anche
un pozzo di acqua sorgiva e la falda sottostante, come si apprende anche nella sentenza
del Tar n.400 di pochi giorni fa inerente alla controversia sorta sulla
vicenda.
Parti in causa, ovviamente, erano l’Eni e ed il Comune di
Viggiano, il quale aveva emanato un’ordinanza (la n.5 del 22/1/2000) che
intimava alla compagnia petrolifera “l’intervento e la bonifica di un sito
interessato da un incidente stradale di due autobotti”. L’Eni proprio non ci
stava e alla fine è intervenuto il TAR Basilicata, riconoscendo l’Eni tutt’altro
che estranea ai fatti, così come si è sempre dichiarata la compagnia, ed
accertandone giudizialmente la responsabilità, in solido con il consorzio che
all’epoca dei fatti si occupava del trasporto. “Unici soggetti cui potrebbe
ascriversi la responsabilità per l’incidente”, si legge nella sentenza, “in
considerazione del fatto che il petrolio sversato era di proprietà dell’Agip e
veniva trasportato dal pozzo sito in Val d’Agri alla Raffineria Agip di Taranto”.
A ciò si aggiunga – viene precisato nella sentenza succitata - “il rapporto sussistente fra l’Agip ed il
Superconsorzio Trasporti Lucani (al quale appartenevano le autocisterne
coinvolte nell’incidente) era dettagliatamente disciplinato da un accordo con
relative condizioni generali che prevedeva che il vettore avrebbe risposto in proprio
di qualsiasi perdita, mancanza o alterazione della merce trasportata e di
qualsiasi danno e spesa che possa arrecare a cose e/o persone oltre che durante
il viaggio anche durante lo scarico presso il destinatario della merce (art.
8)”.
Rimboccatevi le maniche dunque!
(Ilda)
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