lunedì 23 giugno 2014

25 mila litri di petrolio sversati, il TAR condanna Eni alla bonifica


Vecchie grane ritornano. A volte.
Nell’ormai lontano anno 2000 e precisamente il 21 Gennaio, lungo la strada provinciale n.54, al km. 1,600 si verificava un grave incidente stradale che vedeva coinvolte due autocisterne che trasportavano petrolio greggio dal pozzo petrolifero Monte Enoc alla raffineria Agip di Taranto. Le vetture circolavano in senso opposto di marcia ed una delle due era a pieno carico, il che significa che a causa dell’urto occorso durante il sinistro si verificava lo sversamento di ben 25 mila litri di petrolio sulla strada e sui terreni circostanti. Il caso volle che il liquame sversato contaminasse anche un pozzo di acqua sorgiva e la falda sottostante, come si apprende anche nella sentenza del Tar n.400 di pochi giorni fa inerente alla controversia sorta sulla vicenda.
Parti in causa, ovviamente, erano l’Eni e ed il Comune di Viggiano, il quale aveva emanato un’ordinanza (la n.5 del 22/1/2000) che intimava alla compagnia petrolifera “l’intervento e la bonifica di un sito interessato da un incidente stradale di due autobotti”. L’Eni proprio non ci stava e alla fine è intervenuto il TAR Basilicata, riconoscendo l’Eni tutt’altro che estranea ai fatti, così come si è sempre dichiarata la compagnia, ed accertandone giudizialmente la responsabilità, in solido con il consorzio che all’epoca dei fatti si occupava del trasporto. “Unici soggetti cui potrebbe ascriversi la responsabilità per l’incidente”, si legge nella sentenza, “in considerazione del fatto che il petrolio sversato era di proprietà dell’Agip e veniva trasportato dal pozzo sito in Val d’Agri alla Raffineria Agip di Taranto”. A ciò si aggiunga – viene precisato nella sentenza succitata -  “il rapporto sussistente fra l’Agip ed il Superconsorzio Trasporti Lucani (al quale appartenevano le autocisterne coinvolte nell’incidente) era dettagliatamente disciplinato da un accordo con relative condizioni generali che prevedeva che il vettore avrebbe risposto in proprio di qualsiasi perdita, mancanza o alterazione della merce trasportata e di qualsiasi danno e spesa che possa arrecare a cose e/o persone oltre che durante il viaggio anche durante lo scarico presso il destinatario della merce (art. 8)”.
Rimboccatevi le maniche dunque!
(Ilda)

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